Esercizio abusivo della professione e Plagio

Esercizio abusivo di una professione CP art 348
– Nello specifico, l’attività sanitaria è quella che si realizza nella diagnosi di una alterazione organica o di un disturbo funzionale, sia del corpo sia della mente, nella individuazione dei necessari rimedi e nella somministrazione degli stessi effettuato direttamente dal medico.
Il Codice Deontologico Sanitario nell’art. 93 recita:
– È vietato al medico di favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente un’attività sanitaria, ivi compresa l’ipnoterapia.
-È suo preciso dovere denunciare eventuali abusi all’Ordine Professionale o all’Autorità competente
– Il primo codice penale quando nacque la nazione italiana fu il codice Zanardelli del 1889 che enunciava 3 delitti di plagio nell’art. 144
– civile
-politico
-letterario
ma l’8 giugno del 1981  tale delitto di Plagio fu abolito  dalla Corte Costituzionale  con sentenza 8.6.81 N° 96, dichiarando la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio  e rilevando un contrasto tra l’art. 603 c.p. e l’art. 25  della Costituzione che nel 50ennio di vita del cod. Rocco non ha trovato frequenti occasioni di applicazione, in quanto:
– la partecipazione del soggetto è imprescindibile, è quindi proprio per questo che in ipnositerapia la collaborazione del paziente è assolutamente necessaria  per determinarne l’esito terapeutico.
– Come scientificamente dimostrato infatti:
– L’ipnosi non può modificare i principi morali del soggetto
– L’ipnosi non può modificare la scala dei valori del soggetto
Inoltre nel CP ci sono altri articoli che definiscono reati che in passato sono stati attribuiti al Plagio:
– Truffa
– Abuso di credulità popolare
– Circonvenzione d’incapace